Il lavoro agile durerà fino la 31 dicembre 2021 (in luogo dell’attuale scadenza del 31 ottobre) come anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodi di assenza dal servizio.
Lo prevede l’articolo 2-ter del DL 111/2021 convertito in legge n.133/2021 (DECRETO GREEN PASS) in vigore dal 2 ottobre, dopo le modifiche apportate dalla Legge di conversione.
Si tratta in particolare di lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
A questi lavoratori la normativa anticovid ha riconosciuto due tutele:
LAVORO AGILE: prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma il proprio lavoro in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione.
RICOVERO OSPEDALIERO: equipara a ricovero ospedaliero, l’intero periodo di assenza dal servizio, a fronte della presentazione del certificato attestante una condizione di “fragilità”. L’equiparazione alla degenza ospedaliera è limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Inoltre i periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto.
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